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Sez. 6 - 5, Sentenza n. 25953 del 23/12/2015 (Rv. 638080 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Contributi all'esodo - Trattamento fiscale agevolato - Art. 19, comma 4 bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, abrogato - Applicazione ultrattiva - Ambito - Ipotesi alternative e non condizioni concorrenti.
Stato
decisa il 2015-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638080-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, l'art. 19, comma 4 bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, che ha introdotto per i contributi d'incentivo all'esodo dei lavoratori dipendenti un'aliquota dimezzata rispetto a quella per il trattamento di fine rapporto, nonostante l'abrogazione รจ reso ultrattivo dall'art. 36, comma 23 della l. n. 248 del 2006 di conversione del d.l. n. 223 del 2006, in due ipotesi, che non integrano condizioni concorrenti ma restano alternative, ossia con riferimento alle somme corrisposte per rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006 (ovvero prima dell'entrata in vigore del decreto legge), oppure, con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro, cessati dopo tale data, in attuazione di atti o di accordi aventi data certa, anteriore al 4 luglio 2006.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19 com. 4 n. 2, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 23 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)