Sez. 5, Sentenza n. 20109 del 16/11/2012 (Rv. 624170 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Nuovi documenti - Produzione - Ammissibilità - Termine.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello, prevista dall'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, può essere esercitata anche al di fuori degli stretti limiti fissati dall'art. 345 cod. proc. civ., ma pur sempre, atteso il richiamo operato dall'art. 61 del d.lgs. n. 546 alle norme del giudizio tributario di primo grado, entro il termine perentorio sancito dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)