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Sez. 5, Sentenza n. 3661 del 24/02/2015 (Rv. 634467 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Produzione di nuovi documenti - Documenti tardivamente prodotti in primo grado - Ammissibilità - Condizioni - Termine di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634467-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il giudice d'appello può fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purché acquisiti al fascicolo processuale in quanto tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame entro il termine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di venti giorni liberi prima dell'udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dall'art. 61 del citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 5463 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)