Sez. 3 - , Sentenza n. 6456 del 03/03/2023 (Rv. 667104 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Opposizioni esecutive - Revocazione della pronuncia della Corte di cassazione - Termine semestrale ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c. - Regime di inoperatività della sospensione feriale - Applicabilità . PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
In tema di opposizioni esecutive, la revocazione della pronuncia della Corte di cassazione dev'essere proposta entro il termine semestrale di cui all'art. 391-bis, comma 1, c.p.c., al quale, in forza dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969, non si applica la sospensione feriale.
Cod. Proc. Civ. art. 391 bis com. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)