Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14972 del 16/07/2015 (Rv. 636186 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Sentenza sull'opposizione - Impugnazione per revocazione - Termini per il ricorso per cassazione avverso le sentenze che abbiano deciso sulla opposizione esecutiva e sulla revocazione - Regime di inoperatività della sospensione feriale dei termini - Applicabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Il principio sancito dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969, secondo cui le cause di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, trova applicazione anche al termine (che riprende a decorrere dopo la sospensione disposta ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c.) per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi che sia stata impugnata per revocazione, nonché al termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha deciso sulla revocazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 400, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/10/1969 num. 42 art. 1, Legge 07/10/1969 num. 42 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)