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Sez. L, Sentenza n. 5591 del 06/06/1998 (Rv. 516147 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI) - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Garanzia della retribuzione del lavoratore in caso di insolvenza del datore di lavoro - Mancata attuazione della direttiva comunitaria - Controversie relative all'indennità ex art. 2, comma settimo, D.Lgs. n. 80 del 1992 - Natura giuridica - Controversie previdenziali - Esclusione - Conseguenza - Irripetibilità delle spese del giudizio ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516147-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI) - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

La controversia avente ad oggetto l'indennità prevista dal settimo comma dell'art. 2 D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 (diretta a compensare il danno da mancata attuazione della direttiva comunitaria n. 987/80) non ha natura previdenziale e quindi non è applicabile, con riguardo ai lavoratori soccombenti (tali risultati nella specie, nei confronti dello Stato italiano), la norma dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. sulla disciplina delle spese, competenze ed onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)