Sez. L, Sentenza n. 5315 del 13/06/1997 (Rv. 505172 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE | Mancata attuazione della direttiva C.E.E. n. 987 del 1980 - Obbligo di corrispondere l'indennità ex art. 2, settimo comma, D.Lgs. n. 80 del 1992 compensativa del danno derivato da detta omissione - Spettanza all'I.N.P.S. e non allo Stato - Controversie relative - Applicabilità dell'art. 152 disp. attuaz. cod. proc. civ. in tema di spese giudiziali - Esclusione.
COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE
L'obbligo di corrispondere l'indennità prevista dal settimo comma dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 (diretta a compensare il danno da mancata attuazione della direttiva C.E.E. n. 987 del 1980)grava non sullo Stato ma sull'I.N.P.S., quale gestore del fondo di garanzia di cui alla legge 29 marzo 1982 n. 297 e all'art. 1 del D. Lgs. citato; restando escluso che nella controversia relativa a tale credito - data la natura non previdenziale ma risarcitoria (o, più esattamente, indennitaria) di esso - sia applicabile, con riguardo ai lavoratori soccombenti (tali risultati nella specie, nei confronti della Repubblica Italiana), la norma dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (sulla disciplina di spese, competenze ed onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)