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Sez. 3, Sentenza n. 8004 del 18/04/2005 (Rv. 582202 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Applicazione - Presupposti - Certezza dell'esistenza del danno - Necessità - Impossibilità assoluta di determinare con esattezza l'ammontare del danno - Necessità - Esclusione - Valutazione equitativa - Dimostrazione analitica della corrispondenza del danno liquidato agli elementi presi in esame - Necessità - Esclusione - Considerazione globale delle esigenze processuali - Sufficienza - Fattispecie relativa alla quantificazione di danni derivanti da sinistro stradale.
Stato
decisa il 2005-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582202-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

Qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità' dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell'operare la valutazione equitativa egli non è, poi, tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della prova sull'ammontare del danno subito dal proprietario di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, la produzione del solo preventivo descrivente le riparazioni necessarie, in ragione dell'esiguità dei danni stessi e per non gravare le parti di ulteriori spese peritali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)