Sez. 1, Sentenza n. 6066 del 20/11/1996 Cc. (dep. 23/12/1996) Rv. 206346 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Revoca dell'affidamento in prova - Rideterminazione della pena residua da espiare - Può risultare anche implicitamente dal provvedimento di revoca.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Allorché si procede a revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, è necessario che il giudice ridetermini l'entità della pena residua che il condannato dovrà ancora espiare, ma è sufficiente che tale statuizione possa, anche indirettamente, ricavarsi dal contesto della motivazione - e non essere direttamente esplicitata - purché i termini da cui ricavarla siano certi. (Fattispecie in cui il tribunale di sorveglianza aveva disposto la revoca a far tempo dalla data del provvedimento di sospensione provvisoria della misura assunto dal magistrato di sorveglianza e la S.C. ha ritenuto che tale formula equivalesse a una implicita determinazione della pena ancora da espiare nel periodo che ancora sarebbe rimasto da trascorrere in affidamento in prova al servizio sociale). Non constano precedenti.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)