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Sez. 3, Sentenza n. 2791 del 07/09/1999 Cc. (dep. 28/09/1999) Rv. 214520 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca della misura - Potere-dovere del tribunale di sorveglianza di accertare il periodo di affidamento già trascorso ai fini della fissazione della data di decorrenza della revoca - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-09-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214520-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Compete al tribunale di sorveglianza valutare il comportamento del condannato nel periodo di affidamento in prova al servizio sociale precedente alla condotta che ha determinato la revoca del beneficio e verificare - sulla base delle relazioni periodiche del servizio sociale durante quel periodo a mente dell'art. 47, comma decimo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma anche alla stregua di ogni altro elemento o circostanza - l'osservanza e il rispetto delle prescrizioni impostegli, e, perciò, l'utile ed efficace e, comunque, effettivo svolgimento di prova trascorso in affidamento. (Alla luce del principio affermato, la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza con la quale era stata adottata la revoca del provvedimento di ammissione al beneficio, limitatamente alla parte concernente la decorrenza della revoca dell'affidamento per non avere, il giudice di merito, effettuato alcuna valutazione anche della "non scomputabilità" del periodo di affidamento già trascorso).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)