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Sez. L, Sentenza n. 2714 del 11/05/1979 (Rv. 399035 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ATTIVITA IMPLICANTI ATTENUAZIONE DEL VINCOLO DELLA SUBORDINAZIONE ED UNA CERTA LIBERTA NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (STRILLONE - ATTIVITA PRESTATA A FAVORE DELLA CASA EDITRICE DI UN GIORNALE).*
Stato
decisa il 1979-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399035-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ATTIVITA IMPLICANTI ATTENUAZIONE DEL VINCOLO DELLA SUBORDINAZIONE ED UNA CERTA LIBERTA NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (STRILLONE - ATTIVITA PRESTATA A FAVORE DELLA CASA EDITRICE DI UN GIORNALE).*

Nella prestazione di attivita in cui e possibile una notevole attenuazione del vincolo della subordinazione ed una certa liberta nell'organizzazione della prestazione lavorativa, elemento costitutivo del rapporto di lavoro subordinato e lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'attivita esclusiva del datore di lavoro per la prestazione totale delle proprie energie lavorative, con sottoposizione alle direttive dello stesso e con Onere retributivo direttamente assunto da parte di costui nei confronti del lavoratore; mentre la diversa modalita di esplicazione dell'attivita, al di fuori dell'ambito direttivo ed organizzativo dell'impresa, con incidenza di rischio ed assunzione di iniziative per un determinato risultato, considerato unico oggetto della prestazione, costituisce carattere qualificante un lavoro autonomo, pur se in Forma artigiana. (nella specie, in applicazione dei suddetti principi, la suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che ha escluso l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la societa editrice di un giornale nell'opera prestata da uno strillone, non potendo, fra l'altro, considerarsi il lavoratore inserito nell'impresa editrice per la funzione di propaganda svolta, in difetto di altra prova, dal momento che la vendita del giornale implica necessariamente la propaganda relativa).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)