diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 38619 del 14/10/2010 Cc. (dep. 03/11/2010) Rv. 248626 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di omesso versamento dell'IVA - Momento consumativo - Individuazione.
Stato
decisa il 2010-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248626-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Il reato di omesso versamento dell'IVA (art. 10 ter, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, non essendo sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste. (In motivazione la Corte ha precisato che, allo stato, è necessario che l'omissione del versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento, giusta quanto disposto dall'art. 6, comma secondo, della legge 29 dicembre 1990, n. 405).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 405 art. 6 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)