Sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023 (Rv. 668962 - 02)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE | Mantenimento del figlio maggiorenne - Principio della funzione educativa del mantenimento e della autoresponsabilità - Incidenza
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE
sull’estensione dell’obbligo di contribuzione - Occupazione equivalente a quella desiderata - Necessità - Esclusione.
082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE In genere.
I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata.
Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter com. 4, Cod. Civ. art. 337 quinquies, Cod. Civ. art. 337 septies, Legge 01/12/1970 num. 895 art. 5 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)