Sez. 1, Ordinanza n. 12123 del 06/05/2024 (Rv. 670977-01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE | Figli maggiorenni di genitori divorziati - Mancato reperimento di una occupazione lavorativa stabile - Attesa ulteriore di un'occupazione consona alle proprie aspettative - Esclusione - Obbligo di contribuzione al mantenimento da parte del genitore - Esclusione - Strumenti alternativi. FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE - In genere.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE
Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito.
Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter com. 4, Cod. Civ. art. 337 quinquies, Cod. Civ. art. 337 septies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)