Sez. 1, Sentenza n. 11606 del 28/06/1982 Ud. (dep. 06/12/1982) Rv. 156481 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - RILIEVO TECNICO - GARANZIA DELLA DIFESA - OSSERVANZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - RILIEVO TECNICO - GARANZIA DELLA DIFESA - OSSERVANZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Il rilievo tecnico - che, a differenza dell'accertamento tecnico, si esaurisce in una mera attività di osservazione e di descrizione diretta all'acquisizione obiettiva di un dato - può essere effettuato dalla autorità di polizia senza l'osservazione delle formalità stabilite, nell'istruzione, a garanzia della difesa. (Conf mass n 128106).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)