Sez. 4, Sentenza n. 6636 del 04/03/1974 Ud. (dep. 07/10/1974) Rv. 128106 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - RILIEVO TECNICO E ACCERTAMENTO TECNICO - DIFFERENZA - ESECUZIONE DI RILIEVO TECNICO SENZA L'OSSERVANZA DELLE GARANZIE DELLA DIFESA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - RILIEVO TECNICO E ACCERTAMENTO TECNICO - DIFFERENZA - ESECUZIONE DI RILIEVO TECNICO SENZA L'OSSERVANZA DELLE GARANZIE DELLA DIFESA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONE.*
Il rilievo tecnico si differenzia dall'accertamento tecnico in quanto si esaurisce in una mera attivita di osservazione e di descrizione (rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici ecc) senza che esso implichi alcuna valutazione critica del dato raccolto. Il rilievo tecnico puo essere eseguito dall'autorita di polizia senza il rispetto delle formalita previste per l'istruzione formale quando vi sia urgenza di raccogliere le prove mentre l'accertamento tecnico non puo mai eseguirsi senza l'osservanza delle garanzie difensive.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 222 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 223 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)