Sez. 1, Sentenza n. 3164 del 24/05/1982 (Rv. 421105 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE MORALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE MORALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Al fine di stabilire se un atto a titolo gratuito, compiuto dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, configuri adempimento di un dovere morale, e quindi sia opponibile ai creditori ai sensi dell'art. 64 legge fall., occorre dimostrare non solo la esistenza di una situazione tale da far configurare un dovere morale nella sua oggettività, secondo la comune concezione sociale rapportata all'ambiente in cui l'atto è stato posto in essere, ma anche il proposito dell'autore, e cioè lo scopo, da lui perseguito, di soddisfare unicamente quel dovere, mediante l'atto di disposizione. (Conf 4869/77, mass n 388474).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)