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Sez. L, Sentenza n. 1853 del 01/02/2016 (Rv. 638712 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Attività giornalistica - Nozione - Requisiti - Fattispecie in tema di collaboratori di un sito web.
Stato
decisa il 2016-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638712-01

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE

Costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assume inoltre rilievo la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la natura giornalistica dell'attività svolta da collaboratori che si limitavano a ricercare nel web notizie sportive, ad aggiungerne altre da altri segnalate e predisposte, per poi inserirle nel sito della società committente senza alcun reale apporto creativo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)