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Sez. L - , Sentenza n. 11543 del 15/06/2020 (Rv. 657975 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Ufficio stampa ex l. n. 150 del 2000 - Caratteristiche - Conseguenze - Personale addetto - Attività professionale - Natura - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657975-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE

L'ufficio stampa delle pubbliche amministrazioni, disciplinato dalla l. n. 150 del 2000, è un'articolazione organizzativa finalizzata allo svolgimento di una attività informativa istituzionale, che si inserisce nella linea gerarchica degli enti attraverso la mediazione di un coordinatore-capo ufficio stampa e il cui personale, se non già incardinato nell'ufficio prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, è da ricondurre, anche mediante l'individuazione di profili professionali specifici in sede di contrattazione collettiva, alla posizione di "addetto all'ufficio stampa pubblico", il quale, pur trovando nella previa necessaria iscrizione all'albo dei giornalisti un requisito fondante di professionalità, non può essere assimilato alla figura del giornalista di cui alla l. n. 69 del 1963, in quanto sottoposto a direttive e privo di quei tratti di spiccata autonomia nell'acquisizione delle notizie e nell'esercizio del diritto di critica che caratterizzano l'attività giornalistica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato il trattamento economico e previdenziale di redattore capo, previsto dal c.c.n.l. giornalistico, a un dipendente della Regione Sicilia, distaccato all'ufficio stampa dell'ente dopo l'entrata in vigore della l. n. 150 del 2000, che non aveva seguito i percorsi stabilizzanti pur previsti dalla legislazione regionale).

Riferimenti normativi: Legge 07/06/2000 num. 150 art. 6 com. 2, Legge 07/06/2000 num. 150 art. 9 com. 5, Legge 07/06/2000 num. 150 art. 9 com. 5, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 26/03/2002 num. 2 art. 127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)