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Sez. 3, Sentenza n. 6259 del 24/10/1983 (Rv. 431016 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - REQUISITI - FATTISPECIE IN TEMA DI RISARCIMENTO DANNI DA INCIDENTE STRADALE.*
Stato
decisa il 1983-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431016-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - REQUISITI - FATTISPECIE IN TEMA DI RISARCIMENTO DANNI DA INCIDENTE STRADALE.*

Il riconoscimento del diritto che, a norma dell'art. 2944 cod. civ., interrompe la prescrizione deve provenire, in maniera chiara ed univoca, da colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. (nella specie, concernente il risarcimento di danni da incidente stradale, è stata ritenuta priva efficacia interruttiva, nei confronti del danneggiante, la sottoscrizione di un impegno, da parte della società assicuratrice del medesimo, effettuata in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 990 del 1969).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)