Sez. U, Sentenza n. 2689 del 21/08/1972 (Rv. 360316 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTI D'ISTRUZIONE PREVENTIVA - NATURA - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - PROPONIBILITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTI D'ISTRUZIONE PREVENTIVA - NATURA - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - PROPONIBILITA.*
Il carattere giurisdizionale dei procedimenti d'istruzione preventiva regolati dagli artt 692 - 699 cod proc civ deriva non soltanto dalla particolare natura del soggetto da cui promanano i relativi provvedimenti (giudice ordinario), ma anche dallo stesso contenuto di questi, che concernono Atti istruttori del procedimento civile, nonche dal fine strumentale perseguito, che e quello di assicurare i mezzi di prova a sostegno di un diritto che si fara valere in un secondo tempo. Pertanto, anche riguardo ai suddetti procedimenti e ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione. (Conf 1748'68, mass n 333630; 2563'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 692 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)