Sez. U, Sentenza n. 1392 del 10/02/1987 (Rv. 450859 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - IN GENERE - RICHIESTA DI NOMINA AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - IN GENERE - RICHIESTA DI NOMINA AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'istanza proposta al Presidente del tribunale, per ottenere la nomina del liquidatore di società, ai sensi dell'art. 2450 terzo comma cod. civ., apre un procedimento non contenzioso, ma di volontaria giurisdizione, al quale resta estranea, in particolare, la definizione di questioni attinenti al verificarsi della situazione giustificativa di detto intervento presidenziale (scioglimento della società). In relazione a detto procedimento, pertanto, deve negarsi l'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, che riguarda le "cause", cioè i processi a carattere decisorio. (V 2689/72, mass n 360316; (V 2703/67, mass n 330175).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2450 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)