Sez. 1, Sentenza n. 9365 del 04/09/1991 (Rv. 473736 - 01)
Stampa - Responsabilità civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa) | Diffusione di notizia non conforme al vero - Lesione dell'altrui reputazione - Responsabilità risarcitoria del giornalista - Esclusione in relazione all'esimente della cosiddetta verità putativa - Limiti - Insistenza del giornalista nell'originaria versione successivamente alla rettifica del danneggiato - Discolpa del giornalista - Esclusione - Limiti.
Stampa - Responsabilità civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa)
La responsabilità risarcitoria del giornalista, per la lesione dell'altrui reputazione con la diffusione di una notizia non conforme al vero, può restare esclusa, in relazione all'esimente della cosiddetta verità putativa, cioè della convinzione circa la verità della notizia stessa in buona fede (previo vaglio degli elementi a disposizione con diligenza proporzionale alle circostanze del caso concreto), solo se il fatto sia anteriore al momento in cui il danneggiato, avvalendosi del diritto di rettifica, smentisca comportamenti addebitatigli, dopo tale rettifica, ancorché non accompagnata da esibizione od indicazione di prove a conforto, l'insistenza del giornalista nell'originaria versione non è giustificabile, in difetto di un accurato controllo, con tutti i mezzi d'indagine disponibili, del contenuto della rettifica medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 art. 8 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 2 CORTE COST., Legge 05/08/1981 num. 416 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)