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Sez. 3, Sentenza n. 4373 del 21/02/2013 (Rv. 625242 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Smentita di una precedente notizia lesiva dell'altrui reputazione e decoro - Diffusione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Sanzione disciplinare - Irrogazione - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625242-01

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE

È responsabile di illecito disciplinare il direttore di un giornale (nella specie televisivo), che ometta di diffondere la notizia della smentita, della cui formulazione ad opera del soggetto interessato sia stato comunque informato, di una precedente notizia, lesiva dell'altrui reputazione o decoro, ripresa da altra fonte di stampa, ma autonomamente rielaborata, senza che sia tenuto a valutare se, in ragione del tempo intercorso o di altre circostanze, possa non essere doverosa o di nocumento all'interessato.

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 63 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 27, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 34 com. 31 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 36 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)