Sez. 2, Sentenza n. 1654 del 21/02/1994 (Rv. 485395 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Violazione - Effetti - Demolizione ed ordine di riduzione in pristino | Edilizia nelle zone sismiche - Costruzioni contigue - Adozione di giunti ex art. 9 della legge n. 1684 del 1962 - Norma di carattere integrativo del cod. civ. - Esclusione - Violazione della norma - Adozione di un pilastro o altro accorgimento - Idoneità - Conseguenza - Azione di riduzione in pristino - Esperibilità.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Violazione - Effetti - Demolizione ed ordine di riduzione in pristino
L'art. 9 della legge 25 novembre 1962 n. 1684 in tema di edilizia nelle zone sismiche, il quale stabilisce, in caso di costruzioni contigue, che ciascun edificio deve costituire un organismo a sè stante mediante l'adozione di giunti ed altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera e indipendente oscillazione - a differenza dell'art. 6, il quale prescrive un intervallo di isolamento di almeno m. 6 - non ha in senso stretto carattere integrativo delle disposizioni del codice civile sulle distanze tra costruzioni. Tuttavia, poiché, al fine di eliminare il pregiudizio che il proprietario del fabbricato vicino riceva dalla violazione di detta norma (ravvisabile e valutabile non già in riferimento allo stato asismico bensì alla possibilità, sempre incombente nelle zone sismiche, di un movimento tellurico) l'adozione di un pilastro o di altro opportuno e idoneo accorgimento tecnico assolve a funzione analoga a quella assolta dagli intervalli di isolamento (trattasi di prescrizioni di ordine pubblico), deve ammettersi - ove ne sussistono i presupposti - in una all'azione risarcitoria, l'esperimento anche di un'azione per la riduzione in pristino.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)