Sez. U, Sentenza n. 7396 del 28/07/1998 (Rv. 517560 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE | Costruzioni contigue - Disposizione di cui all'art. 9 legge n. 1684 del 1962 - Violazione - Azione volta all'eliminazione dello stato di pericolo mediante idonei interventi o alla riduzione in pristino - Esperibilità.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE
In tema di edilizia nelle zone sismiche, qualora sia eseguita una costruzione in aderenza senza rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 9 legge n. 1684 del 1962 (disposizione che, pur non essendo integrativa delle norme del codice civile sulla distanze tra edifici, prevede specifici accorgimenti volti a prevenire danni alla proprietà altrui in occasione di movimenti tellurici), il proprietario dell'edificio contiguo ha il diritto di chiedere l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dalla presumibile instabilità del suo immobile mediante idonei interventi, o, se ciò non sia tecnicamente possibile, mediante la riduzione in pristino.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)