Sez. 1, Sentenza n. 4109 del 09/12/1974 (Rv. 372735 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE - OGGETTO - DEBITO FUTURO - ESCLUSIONE - IMPEGNO PER FUTURI DEBITI ALTRUI - PROMESSA DI ACCOLLO - NATURA DI NEGOZIO PRELIMINARE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE - OGGETTO - DEBITO FUTURO - ESCLUSIONE - IMPEGNO PER FUTURI DEBITI ALTRUI - PROMESSA DI ACCOLLO - NATURA DI NEGOZIO PRELIMINARE.*
Poiche l'accollo determina una modificazione soggettiva dell'obbligazione, della quale, pertanto, postula la sussistenza, ne consegue che l'art 1273 cod civ, nel prevedere l'assunzione di un debito altrui e l'adesione del creditore, presuppone che il debito (e quindi il creditore) debbono preesistere all'accollo. Non e, pertanto, ipotizzabile l'accollo di un debito futuro. La convenzione con cui un soggetto si impegna ad assumere i futuri, eventuali debiti di un altro, integra l'ipotesi della promessa di accollo, la quale e un negozio preliminare in cui la prestazione dedotta e costituita dall'Obbligo di accollarsi il debito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)