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Sez. 1, Sentenza n. 7831 del 23/09/1994 (Rv. 487867 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE | Banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa - Attività mobiliari e immobiliari - Cessione ad altro ente creditizio - Debiti in conseguenza di azioni revocatorie ex art. 67 legge fallimentare nei confronti della banca caduta - Accollo - Convenzione relativa - Natura - Legittimazione passiva dell'azienda ceduta nelle azioni revocatorie predette - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487867-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE

La convenzione con la quale un ente creditizio, in corrispettivo della cessione di tutte le attività mobiliari ed immobiliari di altra banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, si accolli, tra gli altri, i debiti che dovessero per questa venire ad esistenza a seguito dell'accoglimento delle domande di revoca di pagamenti, proposte a norma dell'art. 67 legge fallimentare della curatela fallimentare di terzi debitori della banca ceduta, configura, alla stregua dei criteri interpretativi dettati dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ., non già una promessa o negozio preliminare di accollo, bensì un accollo esterno di un debito futuro, ad oggetto determinabile, essendo identificabili, all'atto della stipula della convenzione, gli eventuali debiti ed i rispettivi creditori (dovendo risultare dalla contabilità della banca ceduta i pagamenti eseguiti dai debitori poi falliti), con conseguente legittimazione passiva dell'azienda di credito cessionaria anche nelle indicate azioni revocatorie fallimentari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1348, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 194, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 194, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 80

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)