Sez. L, Sentenza n. 11496 del 21/06/2004 (Rv. 576730 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE | Datore di lavoro - Rispetto dei criteri di correttezza e buona fede nell'espletamento delle procedure concorsuali - Obbligo - Sussistenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE
Il datore di lavoro ha l'obbligo di osservare nell'espletamento delle procedure concorsuali criteri di correttezza e buona fede. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione del giudice di rinvio che, con riguardo alla domanda di un dipendente di un istituto di credito di riconoscimento del suo diritto alla qualifica di funzionario di terzo grado con declaratoria di nullità delle operazioni relative al concorso interno per quella qualifica, avendo ricevuto indicazione dalla Corte di procedere al riscontro della avvenuta dimostrazione da parte del ricorrente del possesso di titoli poziori rispetto a quelli dei concorrenti che gli erano stati anteposti nella invalida graduatoria concorsuale, aveva affermato che la eccessiva discrezionalità della commissione esaminatrice nella valutazione dei titoli avrebbe impedito ogni prognosi sulla utile collocazione del ricorrente medesimo, senza accertare se una applicazione di buona fede o secondo correttezza dei criteri stabiliti, in particolare sotto il profilo della parità di trattamento per situazioni uguali o molto simili, avrebbe condotto al collocamento del ricorrente tra i vincitori del concorso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)