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Sez. L, Sentenza n. 2347 del 03/02/2006 (Rv. 587041 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Ricostruzione della comune intenzione delle parti - Interpretazione letterale - Limiti - Art. 19 dell'accordo integrativo sulla mobilità interna del personale del Ministero della Giustizia del 18 luglio 1998 - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587041-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Nell'interpretazione della volontà contrattuale occorre dar conto, nel rispetto della comune intenzione delle parti, del valore letterale e semantico delle parole utilizzate, in conformità al senso che risulta dal complesso dell'atto. Ne consegue che, con riferimento all'accordo integrativo sulla mobilità interna del personale del Ministero della Giustizia del 28 luglio 1998, nel disposto dell'art. 19 - alla stregua del quale "prima di assumere vincitori d pubblici concorsi l'Amministrazione procede all'assestamento del personale in servizio... a seguito di pubblico interpello straordinario al quale può partecipare il personale in servizio..." - l'espressione "vincitori di concorso pubblico" va analizzata in contrapposizione al riconoscimento, per il personale in servizio, del diritto all'assestamento, inteso come criterio di collegamento ai fini della mobilità territoriale del personale.Dal novero dei "concorsi pubblici" ivi richiamati, anche alla luce della giurisprudenza (Corte Cost. n. 194 del 2002, n. 320 del 1997, n. 218 del 2002) deve, pertanto, escludersi la procedura selettiva interna di riqualificazione, posto che il sistema concorsuale pubblico risponde all'esigenza di assicurare all'amministrazione il reclutamento, su base paritaria, di personale già in servizio da assegnare all'esercizio di funzioni più elevate, con concorrenti esterni che rispondano, ciascuno secondo la propria appartenenza, a determinati requisiti d'ammissione, mentre non altrettanto è dato rinvenire ove non è in gioco l'esercizio di una funzione superiore quanto una mera riqualificazione (economica) nella posizione ricoperta (nell'ambito della stessa fascia C, dalla posizione C! alla posizione C", limitata al personale di cancelleria in possesso di quei requisiti). (Nella specie, la S.C. ha ritenuto del tutto insoddisfacente la motivazione che aveva ritenuto decisivi, per la risoluzione della controversia, il richiamo a Corte Cost., n. 194 del 2002 e n. 320 del 1997, per la ricomprensione, tra i pubblici concorsi, delle procedure di riqualificazione del personale per passaggi interni, giudicando favorevolmente il diritto dell'impiegata, inquadrata nell'area C, posizione economica C2, ad esercitare l'opzione della sede ambita, prima che l'esaurimento della selezione comportasse la copertura di posti vacanti da parte del personale appena collocato in C2).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 28/07/1998 com. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)