Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17228 del 12/08/2011 (Rv. 619573 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Sentenza di incompetenza - Liquidazione delle spese - Necessità - Valore della causa - Determinazione in base alla domanda.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Il giudice che definisce il giudizio con sentenza di incompetenza è tenuto a provvedere in ordine alle spese e, ai fini della relativa liquidazione, il valore della controversia si desume dalla domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)