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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17228 del 12/08/2011 (Rv. 619573 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Sentenza di incompetenza - Liquidazione delle spese - Necessità - Valore della causa - Determinazione in base alla domanda.
Stato
decisa il 2011-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619573-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Il giudice che definisce il giudizio con sentenza di incompetenza è tenuto a provvedere in ordine alle spese e, ai fini della relativa liquidazione, il valore della controversia si desume dalla domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)