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Sez. 3, Sentenza n. 10215 del 26/07/2001 (Rv. 548506 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Sentenza di incompetenza - Liquidazione delle spese - Necessità - Valore della causa - Determinazione in base alla domanda.
Stato
decisa il 2001-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548506-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Il giudice che definisce il giudizio con sentenza di incompetenza è tenuto a provvedere in ordine alle spese e, ai fini della liquidazione degli onorari, il valore della controversia, nelle cause relative a somme di danaro, è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)