Sez. U, Sentenza n. 4291 del 20/04/1991 (Rv. 471777 - 01)
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Privilegi | Contestazioni relative - Giurisdizione delle commissioni tributarie.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Privilegi
Con riguardo ai tributi contemplati dall'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, quale l'INVIM, la giurisdizione delle commissioni tributarie deve essere affermata per tutte le controversie che investano gli elementi soggettivi ed oggettivi del rapporto impositivo ovvero la regolarità formale dell'ingiunzione e del ruolo, inclusa, pertanto, quella con cui l'acquirente di immobile contesti l'esistenza, estensione e legittimità del privilegio previsto dagli artt. 28 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 e 2772 cod. civ., dovendosi escludere, per dette questioni, la competenza giurisdizionale del giudice ordinario, ancorché la causa insorga in via d'opposizione ad ingiunzione fiscale, resa a norma del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, ovvero di opposizione al precetto od alla esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2772 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)