Sez. U, Sentenza n. 11302 del 28/10/1995 (Rv. 494457 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | INVIM - Privilegio sull'immobile ex art. 28 d.P.R. n. 643 del 1972 - Omesso pagamento dell'imposta da parte del venditore - Azione nei confronti dell'acquirente - Contestazione circa l'esistenza, l'esigibilità o la misura del tributo - Contestazione circa l'esistenza, l'estensione o la legittimità del privilegio - Controversia relativa - Devoluzione alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
Qualora l'amministrazione finanziaria, per il pagamento dell'INVIM dovuta dal venditore di un immobile, si rivolga all'acquirente, in forza del privilegio di cui agli artt. 28 d.P.R. n. 643 del 1972 e 2772 cod. civ., la controversia promossa da detto acquirente, per contestare l'esistenza, l'esigibilità o la misura del tributo (nella specie, facendo valere l'intervenuta prescrizione della pretesa dell'amministrazione), ovvero anche soltanto l'esistenza, l'estensione e la legittimità del privilegio, rientra tra quelle devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, a norma dell'art. 1 d.P.R. n. 636 del 1972, tenuto conto che tale giurisdizione discende dalla natura tributaria del diritto in discussione e che il suddetto privilegio integra una qualità intrinseca del credito d'imposta, direttamente fissata dalla legge, azionabile contro quel soggetto diverso dal debitore ma non estraneo al rapporto tributario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2772 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)