Sez. U, Ordinanza n. 417 del 21/07/1981 (Rv. 415386 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE - TASSA ERARIALE SULLE MERCI SBARCATE ED IMBARCATE IN TUTTI I PORTI NAZIONALI - TASSA PORTUALE SULLE MERCI SBARCATE ED IMBARCATE SOLO IN ALCUNI DI QUESTI PORTI - PRODOTTI NAZIONALI O NAZIONALIZZATI E PRODOTTI IMPORTATI DA PAESI NON ADERENTI ALL'ACCORTO GATT ED ALLA CEE ED IN TRANSITO NEL TERRITORIO NAZIONALE PER ESSERE DESTINATI A PAESI ADERENTI ALL'UNO OD ALL'ALTRA - CONTROVERSIE RELATIVE ALL'APPLICABILITA DELLE PREDETTE TASSE ANCHE NEL CASO DI OPERAZIONI CURATE DIRETTAMENTE E SOLTANTO DALL'INTERESSATO - RIMESSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EX ART 117 DEL TRATTATO DI ROMA - NECESSITA - FUNZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE - TASSA ERARIALE SULLE MERCI SBARCATE ED IMBARCATE IN TUTTI I PORTI NAZIONALI - TASSA PORTUALE SULLE MERCI SBARCATE ED IMBARCATE SOLO IN ALCUNI DI QUESTI PORTI - PRODOTTI NAZIONALI O NAZIONALIZZATI E PRODOTTI IMPORTATI DA PAESI NON ADERENTI ALL'ACCORTO GATT ED ALLA CEE ED IN TRANSITO NEL TERRITORIO NAZIONALE PER ESSERE DESTINATI A PAESI ADERENTI ALL'UNO OD ALL'ALTRA - CONTROVERSIE RELATIVE ALL'APPLICABILITA DELLE PREDETTE TASSE ANCHE NEL CASO DI OPERAZIONI CURATE DIRETTAMENTE E SOLTANTO DALL'INTERESSATO - RIMESSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EX ART 117 DEL TRATTATO DI ROMA - NECESSITA - FUNZIONE.*
In tema di tassa erariale sulle merci sbarcate ed imbarcate in tutti i porti marittimi nazionali, e di tassa cosiddetta portuale sulle merci sbarcate ed imbarcate solo in alcuni di questi porti, secondo la previsione, rispettivamente, del primo e del secondo comma dello art 2 del DL 28 febbraio 1974 n 47 (convertito in legge 16 aprile 1974 n 117), la controversia vertente sull'applicabilita di tali Tributi non soltanto sui prodotti nazionali o nazionalizzati, ma anche sui prodotti importati da paesi non aderenti all'accorso internazionale GATT ed alla comunita economica europea, ed in transito nel territorio nazionale, per essere destinati a paesi aderenti all'uno od allo altro (nella specie, petrolio greggio sbarcato nel porto di Trieste ed immesso nell'oleodotto transalpino per essere destinato alla Repubblica Federale tedesca ed alla Repubblica austriaca), nonche sull'applicabilita del secondo dei Tributi medesimi, sempre in relazione ai suddetti prodotti, pure nel caso di operazioni di sbarco ed imbarco che vengano curate direttamente dall'interessato, senza implicare alcun servizio da parte del competente ente portuale, comporta, a norma dell'art 177 del trattato di Roma del 25 marzo 1957 istitutivo della CEE, la necessita di rimettere gli Atti alla Corte di giustizia, affinche questa stabilisca: a) se, verificatasi la sostituzione della comunita agli stati membri, per quanto riguarda l'adempimento degli impegni contemplati dall'accordo GATT, le Disposizioni di tale accordo rientrino, ed in quali limiti, fra quelle devolute alla sua interpretazione, anche quando il giudice nazionale sia chiamato a farne applicazione con riferimento a rapporti intersoggettivi, a fini diversi dalla valutazione della validita di un atto comunitario; b) se e quali effetti, in caso di risposta affermativa al primo quesito, siano derivati all'interno dello ordinamento della comunita e di quello degli stati membri, in conseguenza della suddetta sostituzione, con particolare riguardo all'interpretazione ed applicazione da parte del giudice nazionale di una norma statuale successiva ed in eventuale contrasto con le indicate Disposizioni, nel senso che queste debbano essere considerate come meri patti internazionali, senza effetti immediati nello ordinamento interno, ovvero direttamente efficaci nell'ordinamento interno (in posizione pari ordinata o sovraordinata rispetto alla confliggente norma nazionale); C) se, nel caso di risposta affermativa al primo quesito, sussista un conflitto, e con quali limiti e conseguenze, fra la citata legislazione tributaria nazionale e le Disposizioni dell'accordo GATT (art quinto, n 3), con riguardo alle specificate importazioni; d) se, indipendentemente dalle risposte ai quesiti precedenti, con quali conseguenze e con quali limiti, anche al fine dell'individuazione delle azioni esperibili da parte di chi abbia pagato o si opponga al pagamento dei suddetti Tributi, con riguardo alle specificate importazioni, vi sia contrasto fra la legge nazionale ed i principi comunitari in tema di corretto gioco della concorrenza e di politica commerciale, nonche la disciplina per il transito comunitario dettata con i regolamenti CEE n 542 del 1969 e n 2813 del 1972.*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/1947, Legge 05/04/1950 num. 295, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 177, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Decreto Legge 28/02/1974 num. 47 art. 2, Legge 16/04/1974 num. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)