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Sez. U, Sentenza n. 5684 del 10/11/1984 (Rv. 437357 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - TASSE DI SBARCO - DISCIPLINA EX ART. 2, PRIMO E SECONDO COMMA, D.L. N. 47 DEL 1974, CONV. IN LEGGE N. 117 DEL 1974, ED EX D.P.R. 13 MARZO 1974 - INTRODUZIONE DELLE COSIDDETTE "TASSA ERARIALE" E "TASSA PORTUALE" - NATURA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE, DELLA DISCIPLINA DELLA CEE E DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE GATT SULLE TARIFFE DOGANALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437357-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - TASSE DI SBARCO - DISCIPLINA EX ART. 2, PRIMO E SECONDO COMMA, D.L. N. 47 DEL 1974, CONV. IN LEGGE N. 117 DEL 1974, ED EX D.P.R. 13 MARZO 1974 - INTRODUZIONE DELLE COSIDDETTE "TASSA ERARIALE" E "TASSA PORTUALE" - NATURA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE, DELLA DISCIPLINA DELLA CEE E DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE GATT SULLE TARIFFE DOGANALI - ESCLUSIONE.*

L'art. 2, primo e secondo comma, del d.l. 28 febbraio 1974 n. 47 (convertito con modificazioni, in legge 16 aprile 1974 n. 117), nonché le Disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1974 (reso in attuazione del terzo comma di detto art. 2), i quali, rispettivamente, prevedono la "tassa erariale" e la "tassa portuale" sulle merci imbarcate e sbarcate, e ne determinano le tariffe e le modalità di devoluzione (quanto alla "tassa portuale"), in favore degli enti autonomi dei porti, non integrano, nemmeno nel caso di applicazione al petrolio greggio che viene immesso dal porto di Trieste nell'oleodotto transalpino, alcuna violazione di principi generali dell'ordinamento internazionale, né della disciplina della CEE e dell'accordo internazionale GATT sulle tariffe doganali, dato che non si verte in tema di dazi doganali od imposizioni ad essi assimilabili, ma di diritti che gravano in pari misura su tutti i prodotti, senza alcun vantaggio per quelli nazionali, e tenendo altresì conto che, pure quando vengano a colpire merci soltanto di passaggio, non implicano una lesione del principio della libertà del transito comunitario, la quale non è configurabile in relazione alla riscossione di diritti rappresentativi di spese od oneri per prestazioni connesse al transito in acque od impianti, la cui navigabilità ed il cui mantenimento sia a carico della pubblica amministrazione (sentenza della Corte di giustizia della CEE del 16 marzo 1983, in causa n. 266/81). (V 417/81, mass n 415386).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/1947, Legge 05/04/1950 num. 295, Tratt. Internaz. 25/03/1957 CORTE COST., Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Decreto Legge 28/02/1974 num. 47 art. 2, Legge 16/04/1974 num. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)