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Sez. 2, Sentenza n. 2729 del 11/09/1972 (Rv. 360397 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LAVORATORE DIMISSIONARIO - INDENNITA DI ANZIANITA - SPETTANZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1972-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360397-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LAVORATORE DIMISSIONARIO - INDENNITA DI ANZIANITA - SPETTANZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

A seguito della dichiarazione di illegittimita costituzionale dello art 2120 cod civ, di cui alla sentenza della Corte costituzionale 27 giugno 1968 n 75, anche il lavoratore dimissionario ha diritto alla indennita per anzianita. Tale indennita va commisurata alla durata del rapporto, qualunque esso sia, atteso il suo carattere retributivo. Essa costituisce infatti parte del compenso per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita al momento della cessazione del rapporto, allo scopo di agevolare il lavoratore nel superamento delle difficolta economiche che possono insorgere per il venir meno del salario. (V 664'69, mass n 338923).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)