diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 664 del 28/02/1969 (Rv. 338923 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LAVORATORE DIMISSIONARIO O LICENZIATO PER COLPA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 2120, PRIMO COMMA, COD CIV - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1969-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338923-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LAVORATORE DIMISSIONARIO O LICENZIATO PER COLPA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 2120, PRIMO COMMA, COD CIV - EFFETTI.*

A seguito della dichiarazione di illegittimita costituzionale del primo comma dell'art. 2120 cod.civ. (di cui alla sentenza 27 giugno 1968, n. 75, della Corte costituzionale) anche il lavoratore dimissionario o licenziato per sua colpa ha diritto all'indennita di anzianita, la quale va commisurata alla durata del lavoro prestato, nonche al complesso delle retribuzioni di carattere continuativo dovute al dipendente secondo i criteri dell'art. 2121 cod.civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)