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Sez. 6, Sentenza n. 25937 del 28/05/2025 Ud. (dep. 15/07/2025) Rv. 288424-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Componenti della Giunta comunale con competenze nelle materie dell'edilizia, urbanistica o ai lavori pubblici - Attività professionale svolta in violazione dell’obbligo di astensione di cui all’art. 78, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000 - Reato di esercizio abusivo di una professione - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288424-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE

Non integra il reato di esercizio abusivo di una professione previsto dall'art. 348 cod. pen., lo svolgimento, da parte di un componente della giunta comunale competente in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici, di attività professionale nel settore dell'edilizia privata e pubblica nel territorio amministrato, in violazione dell'obbligo di astensione che l'art. 78, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 pone a tutela dell'imparziale esercizio delle pubbliche funzioni, atteso che la norma incriminatrice persegue, invece, l'esercizio della professione in mancanza del prescritto titolo abilitativo statuale. (Vedi: Sez. U, n. 2 del 1990, Rv. 184559-01; Sez. 6, n. 10541 del 1986, Rv. 173879-01).

Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 78 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)