Sez. 6, Sentenza n. 2691 del 09/11/2017 Ud. (dep. 22/01/2018) Rv. 272172 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Professione sanitaria di odontoiatra - Esercizio - Condizioni ordinarie - Laurea in odontoiatria e protesi dentaria - Superamento dell'esame di abilitazione - Iscrizione all'albo - Necessità - Eccezioni - Regime transitorio - Titolo di laurea in medicina e chirurgia - Possibilità - Condizioni - Indicazione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE
In tema di esercizio abusivo della professione, di cui all'art. 348 cod. pen., lo svolgimento dell'attività di odontoiatra, disciplinata dalla legge 24 luglio 1985, n. 409, in via ordinaria, è consentito solo a colui che, dopo il conseguimento della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, abbia superato l'esame di Stato e sia iscritto al relativo albo, nonché, limitatamente al regime transitorio previsto dall'art. 20 della medesima legge, ai laureati in medicina e chirurgia, iscritti all'albo degli odontoiatri, qualora sussista una delle seguenti condizioni: a) immatricolazione al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980; b) immatricolazione negli anni compresi tra il 1980-81 ed il 1984-85 con superamento delle prove attitudinali previste per l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri di cui al d.lgs. 13 ottobre 1998, n. 386; c) conseguimento della specializzazione in campo odontoiatrico da parte di un soggetto immatricolato negli anni compresi tra il 1980-81 ed il 1984-85, esonerato dalle prove attitudinali.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Legge 24/07/1985 num. 409 art. 1, Legge 24/07/1985 num. 409 art. 4 CORTE COST., Legge 24/07/1985 num. 409 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/10/1998 num. 386 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/2003 num. 277
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)