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Sez. 3, Sentenza n. 51907 del 22/09/2016 Ud. (dep. 06/12/2016) Rv. 268614 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - FANCIULLI E ADOLESCENTI | Reato previsto dall'art. 8, comma primo, della legge n. 977 del 1967 - Ammissione al lavoro in assenza di visita medica - Abrogazione ad opera dell'art. 42, comma primo, del D.L. n. 69 del 2013, conv. con modif. dalla legge n. 98 del 2013 - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268614-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - FANCIULLI E ADOLESCENTI

In tema di lavoro minorile, il reato di ammissione al lavoro del minore in mancanza di preventiva visita medica, previsto dall'art. 8, comma primo, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, non è stato abrogato dell'art. 42, comma primo, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. (In motivazione la Corte ha precisato che il D.L. citato ha depenalizzato il diverso reato di inadempimento dell'obbligo di certificazione della visita medica contemplato dall'art. 8, comma quarto, della legge n. 977 del 1967).

Riferimenti normativi: Legge 17/10/1967 num. 977 art. 8 com. 1, Legge 17/10/1967 num. 977 art. 8 com. 4, Legge 17/10/1967 num. 977 art. 26 CORTE COST., Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 42 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)