Sez. 2, Sentenza n. 5140 del 12/06/1987 (Rv. 453742 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - SOGGETTO CHE NON È STATO PARTE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - SOGGETTO CHE NON È STATO PARTE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
L'integrazione del contraddittorio nel procedimento davanti alla Corte di Cassazione non è concepibile nei confronti di chi non sia stato precedentemente parte nel giudizio di appello, poiché ciò comporterebbe una "litis contestatio" fatta per la prima volta in Sede di legittimità, la qual cosa non è consentita, stante la necessità che il contraddittorio si svolga secondo le regole del giudizio di merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)