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Sez. 2, Sentenza n. 8356 del 24/08/1998 (Rv. 518296 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Giudizio di primo grado - Notificazione in riassunzione agli eredi - Forma - Collettiva ed impersonale nell'ultimo domicilio del defunto - Mancata costituzione di uno od alcuno dei coeredi - Conseguenze - Acquisto della qualità di litisconsorte contumace in primo grado da parte dell'erede non costituito - Giudizio di appello - Mancata "vocatio in ius" del litisconsorte contumace e mancata integrazione del contraddittorio "officio iudicis" - Conseguente nullità del giudizio di appello e della sentenza - Cassazione con rinvio al giudice di appello - Necessità.
Stato
decisa il 1998-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518296-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

IL decesso di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado comporta la necessità della prosecuzione del procedimento nei confronti di tutti gli eredi, litisconsorti necessari (per l'inscindibilità del rapporto processuale) tanto nel grado di giudizio non ancora esaurito quanto in quello di appello, così che, notificato l'atto riassuntivo del giudizio di primo grado agli eredi impersonalmente e collettivamente, la mancata costituzione di uno di essi ne comporta l'acquisto della qualità di parte contumace (non potendosi ipotizzare, nei suoi confronti, una integrazione del contraddittorio che, come tale, postula la carenza di una regolare "vocatio in ius" e non riguarda, pertanto, soggetti ritualmente citati nei modi ammessi dalla legge, e ciononostante non costituiti). Ne consegue che, in sede di proposizione del gravame, la mancata "vocatio in ius" dell'erede contumace in primo grado da parte dell'appellante, e la mancata integrazione del contraddittorio "officio iudicis", ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti di quel litisconsorte necessario, danno luogo alla nullità dell'intero giudizio di appello (e della relativa sentenza), rilevabile in sede di giudizio di legittimità, con conseguente annullamento con rinvio della pronuncia viziata al giudice di appello per la rinnovazione di quel giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)