Sez. 3, Sentenza n. 2678 del 11/03/1998 (Rv. 513574 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno biologico - Criteri ex art. 4 della legge n. 39 del 1977 - Applicabilità - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Nella liquidazione equitativa del danno biologico, non può essere usato come parametro di riferimento il criterio di cui all'art. 4 legge 26 febbraio 1977 n. 39.
Riferimenti normativi: Legge 26/02/1977 num. 39 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)