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Sez. 3, Sentenza n. 8344 del 18/09/1996 (Rv. 499656 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Liquidazione del danno biologico - Riferimento al criterio del triplo della pensione sociale - Inammissibilità - Al cosiddetto punto d'invalidità - Liceità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499656-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

Nella liquidazione equitativa del danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psico - fisica della persona in sè considerata, indipendentemente dalle ripercussioni che essa può comportare sulla capacità di lavoro e di guadagno del soggetto, non può essere utilizzato come parametro di riferimento il criterio del triplo della pensione sociale di cui all'art. 4 comma terzo D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39. Tale danno può, invece, essere liquidato assumendo come criterio di valutazione equitativa il cosiddetto punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari concernenti invalidità inferiori al 10% (cosiddetta microinvalidità) aumentabile fino al 50% al fine di consentire al giudice di rapportare la liquidazione alle accertate peculiarità della fattispecie concreta (età del danneggiato, entità e natura della menomazione, epoca dell'evento lesivo, etc.). Con conseguente ottenimento dell'importo da liquidare moltiplicando il valore così raggiunto per il grado di invalidità accertato in concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)