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Sez. 2, Sentenza n. 4597 del 22/03/2012 (Rv. 621798 - 01)

SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO | Costituzione - "Dicatio ad patriam" - Requisiti e presupposti - Comportamento volontario del proprietario - Necessità - Relativo accertamento del giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2012-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621798-01

SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO

La costituzione d'una servitù pubblica per effetto della c.d. "dicatio ad patriam" (consistente nel comportamento del proprietario che, se pur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità e non precariamente, un proprio bene a disposizione della collettività) non può essere desunta dal solo fatto che il proprietario abbia consentito il passaggio pubblico su parte del proprio fondo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)