Sez. 2, Sentenza n. 4597 del 22/03/2012 (Rv. 621798 - 01)
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO | Costituzione - "Dicatio ad patriam" - Requisiti e presupposti - Comportamento volontario del proprietario - Necessità - Relativo accertamento del giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti.
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO
La costituzione d'una servitù pubblica per effetto della c.d. "dicatio ad patriam" (consistente nel comportamento del proprietario che, se pur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità e non precariamente, un proprio bene a disposizione della collettività) non può essere desunta dal solo fatto che il proprietario abbia consentito il passaggio pubblico su parte del proprio fondo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)