Sez. 2, Sentenza n. 12167 del 12/08/2002 (Rv. 556904 - 01)
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO | Costituzione - "Dicatio ad patriam" - Requisiti e presupposti - Comportamento volontario del proprietario - Necessità - Relativo accertamento del giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti.
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO
La cosiddetto "dicatio ad patriam" quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consiste nel comportamento del proprietario che, se pur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, che ne perfeziona l'esistenza, senza che occorra un congruo periodo di tempo o un atto negoziale od ablatorio, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività "uti cives", indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità o meno e dallo spirito che lo anima. Tale accertamento in fatto è compito del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)