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Sez. 4, Sentenza n. 20176 del 27/03/2001 Ud. (dep. 18/05/2002) Rv. 219842 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Società di rilevanti dimensioni - Obblighi di sicurezza non concernenti l'organizzazione del lavoro - Responsabilità del datore di lavoro - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219842-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In materia di infortuni sul lavoro, le responsabilità del datore di lavoro relative a società di rilevanti dimensioni, possono concernere solo i profili organizzativi nell'ambito dei quali sono da comprendere anche la predisposizione di adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l'imprenditore da responsabilità di livello intermedio e finale.(In applicazione di tale principio la S.C. ha escluso la responsabilità del Presidente del consiglio di amministrazione di una società di rilevanti dimensioni, in ordine ad infortunio mortale occorso ad un operaio, addebitatogli senza che vi fossero censure in ordine all'organizzazione del lavoro ed essendo l'infortunio stesso avvenuto all'interno di uno stabilimento diretto da funzionario idoneo e capace).

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 8, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 11, Cod. Pen. art. 589 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)