Sez. 3, Sentenza n. 12370 del 09/03/2005 Ud. (dep. 01/04/2005) Rv. 231076 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Sicurezza ed igiene del lavoro - Società di capitali - Soggetti responsabili - Individuazione - Componenti del consiglio di ammnistrazione - Dovere di vigilanza - Sussistenza - Omissione - Responsabilità.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
In tema di sicurezza e di igiene del lavoro, nelle società di capitale il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all'interno dell'azienda, e quindi con i vertici dell'azienda stessa, ovvero nel presidente del consiglio di amministrazione, o amministratore delegato o componente del consiglio di ammnistrazione cui siano state attribuite le relative funzioni. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente precisato che nell'eventualità di una ripartizione di funzioni nell'ambito del consiglio di amministrazione ex art. 2381 cod. civ. gli altri componenti rispondono anch'essi del fatto illecito allorchè abbiano dolosamente omesso di vigilare o, una volta venuti a conoscenza di atti illeciti o dell'inidoneità del delegato, non siano intervenuti).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2381
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)