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Sez. 1, Sentenza n. 7705 del 07/12/1987 Ud. (dep. 30/06/1988) Rv. 178765 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CHIAMATA DI CORREO - UTILIZZABILITÀ AI FINI PROBATORI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI E CAUTELE.*
Stato
decisa il 1987-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178765-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CHIAMATA DI CORREO - UTILIZZABILITÀ AI FINI PROBATORI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI E CAUTELE.*

In tema di prova processuale, la chiamata di correo costituisce fonte probatoria idonea ad essere posta a base di una declaratoria di colpevolezza, sempre che l'attendibilità dell'asserto accusatorio sia stata concretamente controllata mediante una esauriente e penetrante analisi della personalità e del comportamento dell'accusatore nonché del contenuto delle sue dichiarazioni, valutate anche in rapporto alle altre risultanze processuali; tale controllo, pertanto, deve necessariamente investire sia l'attendibilità intrinseca che quella estrinseca della dichiarazione in verifica. (Conf mass n 177299, e altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)