Sez. 1, Sentenza n. 7705 del 07/12/1987 Ud. (dep. 30/06/1988) Rv. 178765 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CHIAMATA DI CORREO - UTILIZZABILITÀ AI FINI PROBATORI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI E CAUTELE.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CHIAMATA DI CORREO - UTILIZZABILITÀ AI FINI PROBATORI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI E CAUTELE.*
In tema di prova processuale, la chiamata di correo costituisce fonte probatoria idonea ad essere posta a base di una declaratoria di colpevolezza, sempre che l'attendibilità dell'asserto accusatorio sia stata concretamente controllata mediante una esauriente e penetrante analisi della personalità e del comportamento dell'accusatore nonché del contenuto delle sue dichiarazioni, valutate anche in rapporto alle altre risultanze processuali; tale controllo, pertanto, deve necessariamente investire sia l'attendibilità intrinseca che quella estrinseca della dichiarazione in verifica. (Conf mass n 177299, e altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)